Vive in un camper in attesa di alloggio popolare: condannato!
Nel caso specifico, un uomo installa su un lotto di terreno con destinazione agricola una casa mobile dotata di allacciamento elettrico, scarico in vasca interrata e approvvigionamento idrico ed esegue sulla stessa altre opere minori (un barbecue fisso in elementi prefabbricati, due piazzole con fontanelle, due gazebo imbullonati).
Secondo i Giudici trattasi di abuso edilizio e le opere vanno rimosse: difatti, “ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. e. 5), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, costituiscono interventi di nuova costruzione, SOGGETTI A PERMESSO DI COSTRUIRE, l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che NON siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee”.
Si noti che, “il suddetto carattere deve essere escluso allorquando vi sia un’oggettiva idoneità del manufatto a incidere stabilmente sullo stato dei luoghi, essendo l’opera destinata a dare un’utilità prolungata nel tempo, ancorché a termine, in relazione all’obiettiva e intrinseca natura della stessa. Da ciò discende, pure, che la natura precaria di un’opera non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente assegnatagli dal costruttore, rilevando piuttosto la sua oggettiva idoneità a soddisfare un bisogno non provvisorio attraverso la perpetuità della funzione” (Consiglio di Stato Sent. n. 3669/2023).
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