AUU: Assegno Unico e Universale
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AUU: Assegno Unico e Universale

Come previsto dal D.Lgs. n. 230 del 21.12.2021, l’Assegno unico e universale (AUU) è un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio a carico:i) fino al compimento dei 21 anni al ricorrere di una selle seguenti 4 condizioni:- figlio frequenti un corso di formazione scolastica o professionale oppure un corso di laurea;- figlio svolga un tirocinio od un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;- figlio sia registrato come disoccupato ed in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;- figlio svolga il servizio civile universale;ii) senza limiti di età per i figli disabili.

Per i nuovi nati a decorrere dal 1° marzo, l’AUU spetta dal settimo mese di gravidanza. L’importo spettante varia in base alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di ISEE valido al momento della domanda, tenuto conto dell’età e del numero dei figli, nonché di eventuali situazioni di disabilità dei figli: si va da un massimo di 175 euro per ciascun figlio minore con ISEE fino a 15.000 euro ad un minimo di 50 euro per ciascun figlio minore in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a 40.000 euro. Ma l’AUU può essere richiesto anche in assenza di ISEE ovvero con ISEE superiore alla soglia di euro 40.000: in tal caso, saranno corrisposti gli importi minimi dell’Assegno previsti dalla normativa.

L’AUU è corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, mediante accredito su conto corrente bancario o postale, ovvero scegliendo la modalità del bonifico domiciliato. L’INPS precisa che: “In fase di compilazione della domanda, il genitore richiedente potrà indicare le modalità di pagamento prescelte anche con riferimento all’altro genitore (es. IBAN dell’altro genitore, per quanto a propria conoscenza). Qualora il genitore richiedente non dovesse indicare la modalità di pagamento dell’altro genitore esercente la responsabilità genitoriale, quest’ultimo potrà provvedere autonomamente a inserirlo, accedendo alla domanda del richiedente con le proprie credenziali. In tal caso, il pagamento della quota al secondo genitore decorre da quando tale scelta di accredito al 50% è stata comunicata all’INPS. In caso di affidamento esclusivo, il richiedente potrà chiedere la corresponsione del 100% dell’importo spettante. Resta ferma la possibilità dell’altro genitore di modificare tale scelta accedendo alla domanda mediante le proprie credenziali. Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184.

L’Assegno è riconosciuto nell’interesse esclusivo del tutelato ovvero del minore in affido familiare”.
Con l’entrata in vigore dell’AUU, a decorrere dal mese di marzo 2022, sono abrogate le seguenti misure di sostegno alla natalità, in quanto assorbite dall’Assegno: – il premio alla nascita o all’adozione (cd. Bonus mamma domani);- l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;- gli assegni familiari ai nuclei familiari con figli ed orfanili;- l’assegno di natalità (cd. Bonus bebè);- le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni.Si badi, però, che l’AUU NON assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido, NON concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF ed è compatibile:- con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali;-  con il reddito di cittadinanza.Per maggiori dettagli, si segnala il seguente link: https://www.inps.it/prestazioni-servizi/assegno-unico-e-universale-per-i-figli-a-carico

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